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Statuto - Opera Nostra Signora di Fatima - Forlì

STATUTO

Associazione privata di fedeli

“Famiglia del Cuore Immacolato di Maria”

STATUTO

  • Art. 1

    1. La Famiglia del Cuore Immacolato di Maria è un’Associazione privata di fedeli, approvata nella Diocesi di Roma, ai sensi dei cann. 299 e 321-329 C.I.C. Essa è dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 322 C.I.C., ed è retta dal presente Statuto.
    2. Essa ha sede in Roma.
  • Art. 2

    1. L’Associazione si esprime in tutte le vocazioni e stati di vita rappresentati nella Chiesa: sacerdotale, consacrata, laicale. Le molteplici forme di chiamata personale e le diverse modalità di vita, impegno e servizio sono ricondotte all’unità dal medesimo carisma di fondazione, che attinge la sua forza aggregativa al dono di grazia dello Spirito Santo manifestato nel Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, dal medesimo spirito, dalla medesima missione e dalla comunione tra gli appartenenti, i quali accolgono le parole pro­nunciate dalla Vergine Maria a Fatima, ed eleggono il Suo Cuore Immacolato come loro “rifugio e via che conduce a Dio” (Memorie, pag. 163) (cfr. NMI, 46).
    2. La natura e la missione dell’Associazione, meglio specificate nell’allegato sussidio “Apostolato, Missione e Spiritualità”, si esprimono attraverso il motto: “Per mezzo del mio Cuore Immacolato portate Cristo al mondo”.
  • Art. 3

    1. Gli appartenenti all’Associazione avranno come fine supremo la gloria di Dio, tramite la realizzazione della propria ed altrui santità (cfr. NMI, 30-31), in risposta alle parole di Gesù: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,48). Via e mezzo per la loro santificazione sarà il “sì” alla Volontà del Padre Celeste, sul modello di quello con cui la Vergine Maria si è consegnata totalmente e integralmente a Lui.
    2. Come fine specifico, i membri dell’Associazione si propongono di “ristabilire ogni cosa in Cristo” (Cfr. 1 Cor 15, 28) attraverso il Cuore Immacolato di Maria, secondo quanto manifestato dalla Madonna a Fatima: “Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”.
  • Art. 4

    L’Associazione nel perseguire i fini di cui sopra promuove nel popolo di Dio:

    • un rinnovato spirito di preghiera, privilegiando la recita del S. Rosario, per condurre ad una autentica conversione di vita;
    • la vita sacramentale e in special modo la frequenza ai sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, promuovendo l’adorazione eucaristica;
    • un’autentica devozione alla Madonna e la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, al fine di cooperare al suo trionfo;
    • la fedeltà al Romano Pontefice e al Magistero della Chiesa;
    • la diffusione e la difesa delle verità di fede, con una particolare attenzione agli errori del tempo.
  • Art. 5

    1. Nell’Associazione sono ammessi in qualità di Soci effettivi (‘membri’) i religiosi Servi del Cuore Immacolato di Maria, le religiose Serve del Cuore Immacolato di Maria e i fedeli laici denominati Figli e Figlie del Cuore Immacolato di Maria.
    2. I religiosi Servi del Cuore Immacolato di Maria e le religiose Serve del Cuore Immacolato di Maria diventano Soci effettivi in virtù della loro ammissione definitiva nei rispettivi Istituti religiosi. La loro appartenenza all’Associazione decade con la dimissione dagli Istituti religiosi medesimi.
    3. I fedeli laici maggiorenni, che intendono vivere lo spirito dell’Associazione, e presentano domanda scritta al Presidente, alle condizioni previste dai Regolamenti, possono essere ammessi come Soci effettivi (c.d. Figli e Figlie del Cuore Immacolato di Maria), dichiarando di accettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione.
    4. L’ammissione dei Soci effettivi laici è deliberata dal Presidente col consenso del Consiglio Direttivo.
  • Art. 6

    Possono partecipare alle attività e alle opere dell’Associazione, in qualità di Soci collaboratori (‘partecipanti’), i chierici diocesani, i membri di Istituti di Vita consacrata e di Società di Vita apostolica nonché i fedeli laici, che s’impegnino a contribuire in vario modo alle finalità della medesima, o se ne siano resi benemeriti. La loro partecipazione è regolata da quanto previsto nei Regolamenti e sono ammessi con semplice domanda scritta accettata dal Presidente, previo consenso del Superiore competente, se necessario (cf. can. 307 §3 C.I.C.).

  • Art. 7

    Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:

    1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:

      1. 1° per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Presidente;
      2. 2° per dimissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
        • comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa;
        • grave o reiterata violazione di norme che regolano la vita associativa;
        • gravi irregolarità di carattere morale o dottrinale.
    2. L’inizio di un procedimento di verifica che porterebbe all’esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni dal momento in cui viene deliberato.
    3. La dimissione dei Soci avviene, previa delibera del Consiglio Direttivo, con atto formale del Presidente.
    4. In caso di dimissioni o recesso, i Soci non potranno pretendere alcunché per i servizi prestati all’Associazione a qualsivoglia titolo, o per quant’altro abbiano conferito a favore dell’Associazione stessa; né potranno richiedere la restituzione di eventuali contributi versati.
  • Art. 8

    Gli organi di governo dell’Associazione sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale e il Collegio dei Revisori.

  • Art. 9

    1. Il Presidente è il Ministro Generale pro tempore dell’Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. La perdita di tale ufficio, per qualunque ragione essa avvenga, comporta l’immediata sostituzione con il Ministro Generale che abbia assunto il suo ufficio.
    2. Egli dirige l’Associazione tenuto conto di quanto prescritto al can. 311 C.I.C. e nel rispetto dello Statuto. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione, che eserciterà con l’aiuto dell’Economo, in conformità all’art. 19 § 2.
  • Art. 10

    1. Il Vice-Presidente è un sacerdote designato dal Presidente e confermato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i sacerdoti appartenenti all’Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Egli resta in carica per tutto il mandato del Ministro Generale, Presidente dell’Associazione (cf. art. 9 §1).
    2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella guida dell’Associazione e lo sostituisce in caso di assenza temporanea e impedimento. In questi casi agirà sempre secondo la volontà e l’intendimento del Presidente, a cui riferirà personalmente di quanto realizzato.
  • Art. 11

    Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque Consiglieri, questi ultimi così individuati:

    • - la Superiora Generale pro tempore dell’Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di Maria. La perdita di tale ufficio, per qualunque ragione essa avvenga, comporta l’immediata sostituzione con la Superiora Generale che abbia assunto il suo ufficio;
    • - una religiosa appartenente all’Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di Maria, designata dalla Superiora Generale di cui sopra, con le stesse modalità di cui all’art. 10 § 1.
    • - tre laici Soci effettivi eletti dall’Assemblea Generale. Essi durano in carica sei anni e possono essere confermati soltanto per un secondo mandato.
  • Art. 12

    1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso d’impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente. Esso si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno, e straordinariamente, su richiesta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
    2. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per mezzo di lettera diretta a tutti i Consiglieri. Nella lettera di convocazione viene precisato l’ordine del giorno e il luogo della riunione.
    3. Le deliberazioni del Consiglio avvengono a norma del can. 119 C.I.C.
    4. Gli affari che il Consiglio Direttivo ritiene di particolare importanza, dopo una prima valutazione, vengano riconsiderati in una seconda riunione del Consiglio e le eventuali decisioni vengano prese a scrutinio segreto.
    5. Alla scadenza del mandato del Presidente decadono tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il nuovo Presidente può confermare i tre membri laici del Consiglio (Soci effettivi eletti dall’Assemblea Generale: art. 11), oppure convocare un’Assemblea Generale per procedere ad una nuova elezione.
    6. I Consiglieri laici eletti dall’Assemblea possono essere rieletti solo una seconda volta. In caso di rinuncia, dimissioni o morte di uno di costoro, il coetus sarà integrato per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, fino alla scadenza del mandato.
  • Art. 13

    1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci effettivi.
    2. Essa viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l’anno ed in seduta straordinaria dal Presidente - con il consenso del Consiglio Direttivo - ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci effettivi.
    3. Il Presidente convoca l’Assemblea, con invio dell’ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata, comunicandolo per iscritto ai Soci effettivi.
    4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci effettivi presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Sono ammesse due sole deleghe per ogni Socio.
  • Art. 14

    L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario e le eventuali modifiche dello Statuto o dei Regolamenti: queste ultime sono da sottoporre all’ulteriore approvazione del Collegio dei Revisori.

  • Art. 15

    1. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati (cf. art. 13 §4).
    2. Le proposte di modifica dello Statuto richiedono almeno il voto favorevole di due terzi dei presenti all’Assemblea straordinaria.
    3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea straordinaria.
  • Art. 16

    1. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare e approvare le eventuali modifiche dello Statuto o dei Regolamenti, deliberate dall’Assemblea straordinaria. Le modifiche allo Statuto sono da sottoporre all’approvazione dell’Ordinario Diocesano.
    2. Il Collegio dei Revisori è composto dai membri del Consiglio Direttivo e da altri sei membri dell’Associazione, quest’ultimi di norma scelti come di seguito:

      • - due laici eletti dall’Assemblea Generale nell’ambito dei Soci effettivi;
      • - due sacerdoti appartenenti all’Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria;
      • - due religiose appartenenti all’Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di Maria.
    3. I sacerdoti e le religiose di cui sopra sono designati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo.
  • Art. 17

    1. Il Segretariato Generale, composto da un Segretario e da alcuni collaboratori, è un organo ausiliario dell’Associazione ha compiti di segreteria e di collegamento tra i membri dell’Associazione, meglio specificati nei Regolamenti.
    2. I componenti del Segretariato Generale sono designati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.
    3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; a quest’ultimo partecipa senza diritto di voto.
  • Art. 18

    1. Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:

      • - i beni mobili o immobili, regolarmente acquisiti anche per eredità, legati o donazione;
      • - le contribuzioni dei soci;
      • - le donazioni d’enti pubblici o privati, e di singole persone;
      • - i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento a titolo oneroso, in conformità dei fini statutari e nel rispetto delle leggi vigenti, delle attività statutarie.
    2. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati soltanto per il perseguimento delle finalità associative. È assolutamente vietata ogni forma di distribuzione di tali utili tra gli associati, sia in maniera diretta sia indiretta.
    3. Tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell’Associazione sono gratuite. I Soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell’Associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente o dall’Economo.
    4. Gli associati metteranno gratuitamente al servizio delle attività associative il loro tempo e le loro capacità, sostenendo l’Associazione anche con un contributo economico periodico. La misura del contributo viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
  • Art. 19

    1. L’Economo, designato dal Presidente con il consenso del Consiglio Direttivo, custodirà la cassa e redigerà i bilanci aggiornati, preventivi e consuntivi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. Altre sue funzioni sono meglio specificate nei Regolamenti dell’Associazione.
    2. Con l’approvazione del bilancio preventivo annuale, l’Economo ottiene la facoltà di eseguire validamente e lecitamente tutti gli atti dell’amministrazione. L’amministrazione ordinaria è gestita d’intesa col Presidente (art. 9 § 2), quella straordinaria d’intesa con il Consiglio Direttivo.
  • Art. 20

    1. L’Associazione si estingue per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, adottata a maggioranza dei tre quarti dei presenti.
    2. I beni patrimoniali residui saranno devoluti a enti o associazioni con scopi analoghi a quelli dell’Associazione. Resta assolutamente vietata la distribuzione tra gli associati di tali beni, o dei proventi ricavati dagli stessi, in maniera diretta o indiretta.
  • Art. 21

    L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C.I.C. e della vigente normativa C.E.I.

  • Art. 22

    Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private di fedeli e le leggi dello Stato Italiano in materia di associazioni a carattere religioso, in quanto compatibili con l’ordinamento canonico.

Roma, 13 maggio 2005

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